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Legge 157/1992

Approvata all'indomani del referendum "anticaccia" del 1990, che mancò di poco il quorum, la legge 157 dell'11 febbraio 1992 è la legge statale che protegge la fauna selvatica omeoterma nel nostro paese e regolamenta la caccia, fissando le regole generali per lo svolgimento dell’esercizio venatorio.

La legge recepisce parti importanti della Direttiva Uccelli di interesse venatorio e ha la valenza di legge quadro, ovvero di un impianto normativo che delinea gli standard minimi di tutela della natura, validi per tutto il territorio statale, e dunque la cornice entro la quale le regioni possono legiferare ed emanare i calendari venatori.

37 sono gli articoli che compongono la legge, riguardanti vari aspetti di una materia che è ampia e articolata. 

PRINCIPI GENERALI, TERRITORIO, MODALITÀ DI CACCIA

L’articolo 1 stabilisce i principi generali della legge. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Lo Stato, le regioni e le province autonome devono adottare tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli ad uno stato di conservazione favorevole, in linea con le prescrizioni della Direttiva Uccelli. La caccia è consentita purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

L’articolo 2 definisce, in modo più specifico, che oggetto della tutela della legge sono tutte le specie di mammiferi e uccelli per le quali vi sono popolazioni che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale. Inoltre, l'articolo presenta un elenco di specie (mammiferi e uccelli) sottoposte ad un regime di particolare protezione.

L’articolo 3 stabilisce il divieto di uccellaggione e cattura di uccelli e mammiferi nonché il prelievo di uova e piccoli nati.

L’articolo 10 riguarda uno degli aspetti principali della normativa, ossia la programmazione attraverso i Piani Faunistici Venatori. Attraverso questi ultimi, le regioni devono programmare le attività tese alla conservazione della fauna mediante la regolamentazione dell’attività venatoria. La parte più importante della pianificazione riguarda la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale che deve essere destinata, per una percentuale che va dal 20 al 30%, alla protezione, per una percentuale massima del 15% alla gestione privata della caccia e per la restante parte alla normale attività venatoria.

Nella percentuale destinata alla protezione della fauna rientrano i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione ed i fondi chiusi.

Una delle novità introdotte dalla 157/92 ha riguardato la suddivisione del territorio destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia (Atc). Si tratta di porzioni di territorio, di norma sub provinciali, che i cacciatori devono scegliere per esercitare l’attività in modo prevalente. In tal modo la legge ha messo fine ad un nomadismo incontrollato cercando invece di legare il cacciatore ad un territorio particolare.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i mezzi e le modalità per l'esercizio venatorio. Fermo restando che per esercitare l’attività venatoria bisogna essere in possesso di un’autorizzazione specifica, cioè licenza di caccia, la legge stabilisce i mezzi per esercitare l’attività venatoria e le modalità con cui essa può essere condotta. I mezzi previsti sono

  • l'arco,
  • il falco
  • il fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nonché il fucile con canna da anima rigata con calibro non inferiore a millimetri 5,6.

Se i primi due mezzi (arco e falco) sono piuttosto rari, l’uso del fucile è la modalità di caccia più diffusa. Le armi da caccia sono assoggettate ad ulteriori limitazioni, come ad esempio il divieto di utilizzo di silenziatori e, nei fucili ad anima liscia, una limitazione nel numero di cartucce.

Quanto alle modalità per l’esercizio venatorio , quelle previste sono

  • la modalità vagante in zona Alpi;
  • la modalità da appostamento fisso;
  • l'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

La modalità vagante in zona Alpi è esercitata esclusivamente da coloro che risiedono in zone di montagna nelle regioni del Nord Italia.

La caccia da appostamento fissa, molto diffusa nelle regioni del nord e centro Italia, è condotta facendo ricorso ai richiami vivi, uccelli che la legge consente di detenere per poi essere utilizzati nella pratica venatoria.

La terza modalità, la cosiddetta caccia vagante, è quella in assoluto è più diffusa nel nostro paese.

Al cacciatore - aspetto molto importante - spetta la scelta in via esclusiva di una di queste modalità, in modo che, scelta una modalità, non possa esercitare la caccia nelle altre due forme.

L'articolo 15 ha una particolare importanza. Prevede, tra l'altro, che un fondo chiuso all’attività venatoria debba prevedere una rete o un muro di altezza minima di un metro e venti centimetri, oppure un corso d’acqua largo almeno tre metri e profondo non meno di un metro e cinquanta, oltre all'apposizione di tabelle fa cui si evinca il fondo chiuso ed il relativo divieto di caccia. 

L'articolo va letto in connessione con l'articolo 842 del Codice civile che consente ai cacciatori l’ingresso nei terreni privati senza dover chiedere consenso ai legittimi proprietari o ai conduttori. Tale possibilità decade in presenza, appunto, di un fondo chiuso a norma di legge.

In realtà, l’articolo 15 prevede anche che il proprietario o conduttore del fondo possa chiedere che il proprio terreno sia escluso nella pianificazione venatoria (ovvero sia interdetto alla caccia) entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio a condizione che la richiesta non contrasti con la pianificazione. Si tratta di una strada molto complessa e, peraltro, perseguibile solo al momento della messa a punto del Piano Faunistico Venatorio, cosa che accade orientativamente ogni 5 anni.

SPECIE E TEMPI DI CACCIA, DIVIETI, SANZIONI, VIGILANZA

L’articolo 18 è il cuore della legge 157. Stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili.

Tenendo strettamente conto dell'articolo 18, ogni anno le regioni deliberano il calendario venatorio in cui sono fissati, volta per volta, i tempi e le specie, in osservanza di quanto stabilito dalla legge, in relazione alle esigenze territoriali.

12 sono le specie di mammiferi cacciabili e 34 le specie di uccelli.

Quanto ai tempi di caccia, la legge prevede che la stagione venatoria inizi non prima della terza domenica di settembre e termini non oltre il 31 gennaio. Le regioni possono tuttavia derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura, sempre per alcune specie al 10 febbraio. In ogni caso, l’attività venatoria non può essere condotta durante il ritorno al luogo di nidificazione degli uccelli e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza.

La definizione tecnica dei tempi di caccia consentiti, per le singole specie di uccelli e i singoli paesi, è affidata ad un documento scientifico messo a punto da un gruppo di esperti costituito dalla Commissione europea. Il documento è noto come Key Concepts document, ovvero il documento sui concetti chiave sulla migrazione e la riproduzione degli uccelli.

L’articolo 21 stabilisce una serie di divieti prescrizioni rispetto all’esercizio dell’attività venatoria, come ad esempio il rispetto delle distanze di sicurezza da case e strade, l’obbligo di raccogliere i bossoli dopo aver sparato, il divieto di cacciare da automezzi e da natanti, l’obbligo per il cacciatore di stipulare l’assicurazione.

A questi divieti corrisponde un sistema sanzionatorio, individuato dagli articoli 30, 31 e 32. L’articolo 30 prevede le sanzioni penali per quei comportamenti ritenuti particolarmente gravi, tra cui la caccia in aree protette, l’abbattimento di specie protette e particolarmente protette, l’utilizzo di mezzi non consentiti.

L’articolo 31 prevede, invece, le sanzioni amministrative per i  comportamenti che ritenuti meno gravi ma comunque vietati, o per la mancata osservazione di alcune prescrizioni, come ad esempio il mancato versamento delle tasse, il non rispetto delle distanze di sicurezza, la caccia fuori dagli orari consentiti, la mancata segnatura del tesserino venatorio, ecc.

L’articolo 32 stabilisce per entrambe le eventualità, siano sanzioni penali che amministrative, in caso di recidiva, la sospensione o addirittura la revoca della licenza di caccia.

L’articolo 27 individua i soggetti deputati alla vigilanza venatoria. Oltre che nelle forze di polizia, l'articolo individua i soggetti idonei alla vigilanza nelle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie, che hanno la facoltà di nominare proprie guardie venatorie volontarie.

UNA LEGGE IMPORTANTE MA APPLICATA MALE

Modificata più volte nel corso degli anni, la legge 157 resta un punto fermo - sebbene indiretto - per la protezione degli uccelli nel nostro paese e una garanzia di loro tutela generale.

Eppure, l'applicazione della legge non è esente da mancanze e problemi.

Spesso le regioni forzano i tempi di caccia, prevedendo per varie specie tempi più lunghi di quelli consentiti, specialmente in chiusura di stagione venatoria.

Debole è anche la previsione delle tutele delle specie a stato di conservazione sfavorevole, e dei piani da attivare per queste specie, che in molti casi restano sostanzialmente "sulla carta".

Molto carente è anche il tema della raccolta regionale dei dati venatori. Prevista dalla Direttiva Uccelli, è il punto di partenza essenziale per la valutazione della sostenibilità del prelievo venatorio. La povertà dei dati raccolti rende di fatto impossibile la valutazione dell'impatto della caccia sulle specie e dunque, ai sensi dei principi basi della normativa comunitaria, fa della caccia italiana, sostanzialmente, un'attività al limite del consentito.

Molto grave è infine la questione del rispetto della legalità, con un'ampia situazione di "zona grigia", cioè di attività venatorie non consentite che dunque si collocano a metà tra la caccia legale ed il bracconaggio. Entrambi i fenomeni, caccia illegale e bracconaggio, la cui differenza è molto sottile, sono favoriti dalle difficoltà del sistema della vigilanza venatoria, molto penalizzata dalle decisioni politiche e amministrative degli ultimi anni.

A fronte di questi ed altri problemi, la legge 157 resta una legge che ha contribuito ad un sistema più europeo di attività venatoria e certamente al contenimento dell'incidenza della caccia sulla natura.

 

 

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Morette e moriglione
Morette e moriglione © Roberto Ragno

La legge 157/1992 protegge la fauna selvatica e regolamenta la caccia, che è consentita solo entro certi limiti e può svolgersi solo se non contrasta con la conservazione della fauna selvatica