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Lo Statuto

Lo Statuto è la “costituzione” della Lipu, la sua carta fondamentale. 

Approvato nell’Assemblea dei Soci 2018, a Comacchio, anche in recepimento della riforma del Terzo settore, con integrazioni nel 2019, lo Statuto della Lipu definisce, tra l'altro, lo status giuridico, la visione, la missione e i principi dell'associazione, le attività di interesse generale che svolge, la sua organizzazione istituzionale e tecnica, l'organizzazione del volontariato.

È composto da 35 articoli organizzati in 5 Titoli.

Lo Statuto della Lipu, ai sensi dei suoi articoli 14 e 15, è approvato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.

Qui di seguito il testo integrale.

***

Lo Statuto della Lipu

Titolo I. IDENTITÀ E SCOPI

Articolo 1. Denominazione, Riconoscimenti, Sede, Durata.

È istituita l’associazione “Lega italiana protezione uccelli”, la cui denominazione è abbreviata in “Lipu”. A tale denominazione si aggiunge l’acronimo ETS e/o l’acronimo ODV, indicanti rispettivamente la natura di ente del Terzo settore e di organizzazione di volontariato dell’Associazione. La Lipu, già organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991, è ente morale riconosciuto dal Presidente della Repubblica con D.P.R. n. 151 del 6 febbraio 1985, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 1985, ente in grado di svolgere ricerca scientifica iscritta dal 1997 all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, associazione di protezione ambientale ai sensi della legge 349/1986. La sede della Lipu è nel Comune di Parma, attualmente in Via Udine al numero 3/A. Il trasferimento della sede della Lipu a qualsiasi altro indirizzo dello stesso Comune è deciso dal Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede della Lipu a qualsiasi indirizzo di Comune diverso è deciso dall’Assemblea dei Soci. La durata della Lipu è illimitata. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea dei Soci nelle forme previste da questo Statuto.

Articolo 2. Origini.

La Lipu nasce per proteggere gli uccelli selvatici e la natura dalle minacce e dalla distruzione, conservarli per le generazioni presenti e future, promuoverne la conoscenza, i valori, l’apprezzamento. La fondazione simbolica dell’Associazione ha luogo il 13 novembre 1965 a Roma, in Villa Borghese, dove Giorgio Punzo e gli altri fondatori si riuniscono per darle origine. L’atto costitutivo dell’Associazione, nata con il nome di Lenacdu, Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, è stipulato il 22 aprile 1966 ed è allegato a questo Statuto. L’Associazione cambia la ragione sociale il 25 aprile 1981 con la delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci di Latina, allegata a questo Statuto, assumendo la denominazione di Lega Italiana Protezione Uccelli.

Articolo 3. Utilità sociale e interesse generale.

La Lipu è un’associazione di carattere morale, culturale, scientifico, che opera in via principale per l’utilità sociale, l’interesse generale e il perseguimento del bene comune, senza alcuna finalità di lucro in conformità all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Per questo motivo, è fatto assoluto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 4. Visione, Principi, Missione.

La Visione della Lipu è quella di un mondo ricco di biodiversità in cui gli esseri umani, vivendo in armonia con i propri simili, conoscono e apprezzano la natura e la considerano parte essenziale delle proprie vite, nonché fattore decisivo per il benessere autentico, pieno e duraturo delle nostre società.

La conoscenza, l’ascolto, il dialogo, la pace, la solidarietà, la democrazia, la partecipazione, la legalità, la giustizia, la cura del bene comune, lo spirito del volontariato e la pratica del dono sono i Principi che fondano la cultura della Lipu e ne ispirano l’azione, al fine di costruire un mondo migliore, più giusto e più bello. La Missione della Lipu è la protezione degli uccelli selvatici, la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica. 

La Lipu protegge gli uccelli e ne promuove la conoscenza, per il loro grande significato biologico, ecologico, ambientale e culturale e per la capacità che hanno di indicarci lo stato di salute dell’ambiente e la qualità delle pratiche umane. La presenza, la varietà, i voli, i canti, i colori, l’impresa straordinaria della migrazione degli uccelli sono una ricchezza inestimabile del pianeta e un patrimonio grande e indisponibile dell’umanità, che deve essere adeguatamente salvaguardato.

Adoperarsi per il diritto degli uccelli di esistere e svolgere il proprio ciclo vitale, inclusa una migrazione il più possibile priva di minacce, è il grande impegno della Lipu e la ragione primaria della sua esistenza. La Lipu conserva la biodiversità per i benefici materiali, spirituali, estetici che apporta alla vita di ciascuno così come per il valore intrinseco delle sue componenti, nella consapevolezza che il bene della natura trascende anche la sua immediata utilità per l’essere umano.

La Lipu promuove la cultura ecologica per diffondere tra la gente la conoscenza, l’esperienza diretta, l’apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l’azione a sua difesa, contribuire alla costruzione di un sapere più compiuto, anche attraverso il confronto, l’approfondimento, la comprensione dei significati e dei valori.

La Lipu è convinta che la protezione degli uccelli, la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica non possano prescindere da una società basata sull’equità e sulla responsabilità individuale e collettiva, capace anche di costruire relazioni più sane e un’economia diversa, innovativa, duratura, attenta all’impatto sulla natura nonché all’uso e alla giusta distribuzione delle sue risorse.

Articolo 5. Attività.

Per attuare la propria Missione e perseguire l’utilità sociale e l’interesse generale, con l’apporto prevalente dei volontari, la Lipu:

  1. promuove e svolge azioni a favore delle specie, degli habitat naturali e seminaturali, del paesaggio, degli ecosistemi urbani, degli equilibri ecologici;
  2. promuove, anche partecipando alla gestione, l’istituzione di oasi, riserve, parchi, monumenti naturali, siti della rete Natura 2000 e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali, sollecitando l’intervento delle amministrazioni pubbliche e di quanti altri ne siano interessati;
  3. acquisisce e gestisce, o affida in gestione, aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
  4. gestisce centri per il recupero della fauna selvatica, al fine di curare, riabilitare e rilasciare in natura gli animali selvatici in difficoltà, raccogliere dati tecnici e scientifici e sensibilizzare la gente;
  5. promuove e svolge attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
  6. svolge attività di sensibilizzazione sulle istituzioni europee, il governo e i parlamentari italiani, le amministrazioni centrali, regionali, comunali, i gruppi politici, i portatori di interesse, gli organismi giudiziari, le forze dell’ordine e ogni altra autorità nazionale e internazionale, finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale e alla promozione della cultura ecologica;
  7. promuove azioni avanti gli organi giurisdizionali, nazionali ed internazionali, ricorsi ai tribunali a favore della natura e contro i provvedimenti e gli atti che la danneggino;
  8. promuove e svolge attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività che coinvolgono la gente, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, attività di formazione extrascolastica anche finalizzate al contrasto della povertà educativa, programmi per le giovani generazioni, corsi di formazione, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali, attività legate alla fotografia naturalistica, attività legate alle arti e allo spettacolo con finalità di promozione della natura;
  9. svolge attività di ricerca scientifica e divulgazione, di particolare interesse sociale, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e interesse dell’Associazione;
  10. realizza azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l’inanellamento degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
  11. realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, inclusa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
  12. promuove un’agricoltura rispettosa della biodiversità e dell’ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
  13. svolge attività di vigilanza attraverso i propri gruppi di vigilanza venatoria, ittica, zoofila, ambientale, con guardie giurate volontarie, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti;
  14. promuove e svolge attività finalizzate a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale;
  15. realizza progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
  16. realizza campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
  17. realizza attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie azioni di interesse generale attraverso l’acquisizione di quote associative, la richiesta e l’ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la cessione al pubblico di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e il personale dipendente;
  18. può partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;
  19. promuove e realizza attività a sostegno del Terzo settore e della cultura del volontariato e del dono;
  20. realizza attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. La Giunta esecutiva potrà individuare le attività diverse esperibili;
  21. in generale, realizza tutte quelle attività e iniziative che possano essere utili o necessarie all’attuazione della propria Missione.

In tutte queste forme attuative della Missione, la Lipu esercita in via principale le attività di interesse generale e di propria pertinenza di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 di riforma del Terzo settore, fra cui in particolare le lettere e) ed f).

La Lipu può finanziare le proprie attività di interesse generale tramite Titoli di solidarietà ai sensi dell’articolo 77 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o altra norma che dovesse regolare la materia.

Articolo 6. BirdLife International, Vocazione europea.

La Lipu è il partner italiano di BirdLife International, con cui condivide l’obiettivo di conservazione degli uccelli, dei loro habitat e in generale della biodiversità su scala planetaria e in particolare europea. Per questa ragione, la denominazione della Lipu può anche essere espressa con la locuzione “Lipu-BirdLife Italia”, seguita dall’acronimo ETS e/o dall’acronimo ODV. 

L’adesione a BirdLife International, per la Lipu, ha anche il significato di adesione allo spirito e ai progetti europei, ispirati all’idea di un’Europa unita nel nome della natura, della cultura e di un’economia giusta, attenta all’ambiente, duratura.

Titolo II. ASSOCIAZIONISMO, PROVENTI, PATRIMONIO, STRUMENTI

Articolo 7. Comunità dei Soci.

La Lipu è una comunità di Associati, fin dalle origini e da qui in avanti chiamati per consuetudine Soci, che ne condividono la Visione, i Principi, la Missione e partecipano alla vita associativa attraverso il volontariato, l’adesione ad eventi e iniziative, l’informazione, lo scambio culturale, le donazioni e altre forme.

L’iscrizione alla Lipu rappresenta un essenziale sostegno materiale alle sue azioni e un contributo al rafforzamento umano e culturale della sua comunità.

Ogni Socio può partecipare alle attività della Lipu, prestando opera di volontariato in modo gratuito, senza poter essere retribuito in alcun modo.

Alla Lipu, inoltre, contribuiscono i donatori, che, anche qualora non aderiscano all’Associazione in qualità di Soci, la sostengono e la rafforzano con le donazioni e altre forme di supporto.

Articolo 8. Iscrizione.

Può iscriversi alla Lipu qualunque persona del mondo, senza distinzione di sesso, genere, nazionalità, etnia, colore, religione, abilità, che: non abbia riportato condanne definitive per reati contro gli animali e l’ambiente e per altri reati per i quali sia stata applicata una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, fatti salvi i casi in cui sia stata pronunciata la riabilitazione; non sia iscritta ad alcuna associazione venatoria e non pratichi attività venatoria; non abbia compiuto atti contrari alla Lipu o alle finalità associative; non sia stata esclusa dalla qualifica di Socio.

L’iscrizione alla Lipu è formulata mediante una dichiarazione con cui la persona, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i requisiti sopra elencati.

L’iscrizione è accompagnata dal versamento della quota e dalla documentazione stabilite e deliberate dal Consiglio direttivo ed è presentata presso la sede nazionale della Lipu o altri luoghi, anche per via telematica. L’iscrizione è sottoposta alla verifica formale dell’Ufficio della Lipu preposto, che prende avvio con il ricevimento dell’iscrizione medesima. Qualora la verifica formale dia esito positivo, il nominativo della persona è annotato nel Libro dei Soci. In caso contrario, la Lipu ne dà comunicazione alla persona, il più tempestivamente possibile, avvertendo contestualmente il Consiglio direttivo, che decide in base a questo Statuto.

L’Ufficio preposto, qualora esista il dubbio di dichiarazioni mendaci, può sospendere l’iscrizione, anche in caso di esito positivo della verifica formale, e sottoporre il caso al Consiglio direttivo, che procede in base a questo Statuto.

Nel corso dell’anno di validità della propria iscrizione, il Socio è tenuto a comunicare con tempestività alla Lipu ogni variazione rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di iscrizione e, qualora vengano meno i requisiti a cui è subordinata l’iscrizione, è immediatamente escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può in ogni momento compiere accertamenti o invitare il Socio a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di iscrizione. Fino a quando non sia prodotta la documentazione, il Socio è sospeso e, in caso di dichiarazione mendace o qualora non sussistano o vengano meno i requisiti di iscrizione, è escluso dall’Associazione.

Avverso il diniego di iscrizione o alla successiva esclusione, la persona interessata può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri, che decide con provvedimento motivato nei successivi novanta giorni.

I Soci iscritti da almeno un anno possono esaminare a proprie spese i libri sociali, richiedendo l’accesso ai medesimi tramite invio, a mezzo lettera raccomandata alla sede della Lipu, di una richiesta motivata. Entro venti 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, l’Ufficio della Lipu preposto prenderà contatti con il Socio richiedente al fine di mettergli a disposizione i libri oggetto della richiesta nelle modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 9. Iscrizione di Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche.

Possono iscriversi alla Lipu anche Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche che svolgano attività compatibili e in linea, e comunque non in contrasto, con la Visione, i Principi, la Missione della Lipu. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che deve possedere i requisiti necessari per l’iscrizione alla Lipu delle persone fisiche e attestare che le attività svolte dal soggetto rappresentato sono compatibili e in linea e comunque non contrastano con la Visione, i Principi e la Missione della Lipu.

Fermo quanto precede, valgono, per l’iscrizione alla Lipu di Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche, le procedure di verifica, accettazione e diniego di cui all’articolo 8 di questo Statuto.

Enti, Associazioni, Scuole e Persone Giuridiche iscritte alla Lipu non possono assumere, in quanto tali, cariche istituzionali o attinenti all’organizzazione del volontariato.

Articolo 10. Proventi.

I proventi della Lipu sono costituiti:

  1. dalle quote d'iscrizione dei Soci;
  2. da contribuzioni, lasciti e donazioni che pervengono in qualunque forma e a qualunque titolo;
  3. da residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista dal presente articolo.

Articolo 11. Patrimonio.

Il patrimonio della Lipu è costituito dalle quote di iscrizione e dagli altri proventi ricevuti e investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali.

È inoltre costituito dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dalla Lipu.

I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti. Il patrimonio minimo liquido della Lipu non può mai essere inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00) o al diverso importo stabilito per legge.

Articolo 12. Strumenti, Strutture, Staff, Organi di informazione.

Per l’attuazione degli obiettivi statutari, della Missione e dei programmi, la Lipu può avvalersi anche di strumenti tecnici e tecnologici, di strutture quali oasi naturalistiche, riserve e altre aree naturali, di centri per il recupero della fauna selvatica in difficoltà, di centri per la cultura ecologica e l’educazione ambientale, di uno staff di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile, e di quant’altro risulti utile e opportuno.

I Valori e i Principi fondanti della Lipu ispirano la partecipazione e la gestione dello staff, anche per garantire il pieno rispetto del lavoro.

Sono organi ufficiali di informazione della Lipu la rivista Ali e il sito web www.lipu.it.

Titolo III. ORGANI ISTITUZIONALI, ELEZIONI, BILANCI

Articolo 13. Organi istituzionali.

Sono Organi istituzionali della Lipu:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • i due Vice Presidenti;
  • la Giunta esecutiva;
  • il Direttore generale;
  • l’Organo di controllo;
  • il Collegio dei Probiviri.

I membri del Consiglio direttivo, ivi inclusi il Presidente, i Vice Presidenti e i membri della Giunta esecutiva, nonché i membri del Collegio dei Probiviri, operano in modo gratuito e volontario.

Articolo 14. Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci iscritti alla Lipu da almeno sei mesi e che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Entrambi i requisiti devono essere posseduti dai Soci alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea secondo le modalità previste da questo Statuto.

Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci, nonché di elettività delle cariche associative, l’Assemblea dei Soci:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri;
  • approva la Relazione del Presidente;
  • approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi istituzionali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Lipu;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti da questo Statuto e dalla legge.

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che ne fanno parte, ad eccezione dei minorenni.

Ciascun Socio ha un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio mediante una delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di tre Soci incluso se stesso. Ai soggetti di cui all’articolo 9 di questo Statuto è riconosciuto un voto, da esercitarsi da parte del rispettivo legale rappresentante, anche tramite delega.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di tre Soci incluso se stesso. Ai soggetti di cui all’articolo 9 di questo Statuto è riconosciuto un voto, da esercitarsi da parte del rispettivo legale rappresentante, anche tramite delega.

L'Assemblea dei Soci è valida: in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, l’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei Soci, in terza convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla seconda, con la presenza di almeno centocinquanta Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel qual caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, nonché per le modifiche dello Statuto e il trasferimento della sede della Lipu a qualsiasi indirizzo di Comune diverso da quello attuale, nel quale caso è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La presidenza dell'Assemblea dei Soci spetta al Presidente, che nomina un segretario verbalizzante. In assenza del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente anagraficamente anziano e, a seguire, l’altro Vice Presidente e, a seguire, il consigliere anagraficamente anziano.

Articolo 15. Elezioni.

Per l'elezione del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, che si svolge in via ordinaria ogni quattro anni e deve avvenire nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci, stabiliti con apposito regolamento del Consiglio direttivo, il voto dell’Assemblea dei Soci si esprime secondo le seguenti modalità: è inviata una scheda elettorale a mezzo di servizio postale o a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) o con altra modalità definita da apposito regolamento del Consiglio direttivo, a tutti i Soci maggiorenni alla data in cui si svolgerà l’Assemblea, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e risultino iscritti nel Libro dei Soci della Lipu da almeno sei mesi. Tali requisiti devono essere posseduti dai Soci alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea secondo le modalità previste da questo Statuto.

Qualora un Socio non riceva tempestivamente la scheda, nei quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea dei Soci, può chiederne il duplicato alla sede della Lipu.

Le schede elettorali possono essere inserite manualmente nell’apposita urna elettorale allestita in sede di Assemblea fino alle ore diciotto del giorno di Assemblea.

In alternativa le schede elettorali possono essere spedite a mezzo di servizio postale o a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) o con altra modalità definita da apposito regolamento del Consiglio direttivo, entro la data dell’Assemblea alla sede dell’Associazione e devono comunque pervenire alla sede dell’Associazione entro 29 giorni oltre la data di svolgimento dell’Assemblea. Fa fede il timbro postale o la ricevuta di avvenuta consegna della Pec.

Il Consiglio direttivo, relativamente al voto per corrispondenza, stabilisce le modalità finalizzate a verificare l’identità del Socio votante.

I candidati al nuovo Consiglio direttivo, all’Organo di controllo, al Collegio dei Probiviri possono essere proposti, fino a settanta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, con le seguenti modalità:

  • dal Consiglio direttivo uscente fino al numero massimo dei candidati eleggibili per ogni organo;
  • da una Delegazione, fino a un massimo di due candidati per il Consiglio direttivo e un candidato per ciascuno degli altri organi;
  • da dieci soci, a sostegno di un candidato. Ogni socio può sostenere la candidatura di un unico candidato per ciascuno degli organi.

Ciascun candidato, fatta eccezione di quelli all’Organo di controllo, al momento della trasmissione della candidatura, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento del Consiglio direttivo, deve risultare iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre anni e firmare una dichiarazione di accettazione della candidatura. Ricevuta la candidatura e verificata l’eleggibilità, il Consiglio direttivo pubblica il nominativo del candidato sul sito internet www.lipu.it.

Sul sito internet www.lipu.it, entro sessanta giorni dalla data fissata per l’Assemblea elettiva, sono pubblicati l’Ordine del giorno dell’Assemblea, i nominativi di tutti i candidati e le modalità di voto, stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci.

Non è ritenuta valida l’eventuale elezione di Soci la cui candidatura non risulti pubblicata sull’organo ufficiale di informazione www.lipu.it.

Lo spoglio delle schede elettorali e il conteggio dei voti sono realizzati collegialmente dal Presidente o da un Vice Presidente ovvero da consiglieri, volontari o personale dipendente da loro delegati, nonché da almeno uno dei membri dell’Organo di controllo. Lo spoglio delle schede è pubblico e avviene nella sede dell’Associazione non prima di trenta giorni decorsi dalla data di svolgimento dell’Assemblea.  L’esito delle votazioni è portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione su almeno uno degli organi ufficiali di informazione della Lipu.

Articolo 16. Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, detto anche semplicemente Consiglio, è l’organo di amministrazione della Lipu.

È composto da quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per quattro esercizi sociali. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, presso la sede dell’Associazione o altra sede nel territorio italiano, su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno otto dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno otto consiglieri. È consentito tenere le riunioni del Consiglio in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Su richiesta di almeno due consiglieri, le votazioni possono essere segrete.

Le deliberazioni possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi.

Il Consiglio nomina, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente, i due Vice Presidenti e i componenti della Giunta esecutiva e può revocarli, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio delibera il programma della Lipu e i provvedimenti da prendere per il conseguimento degli obiettivi statutari e della Missione dell’Associazione; assume le determinazioni relative alle eredità esercitando, fra l’altro, il diritto di accettare con beneficio di inventario; accetta le donazioni di valore non modico;  assume le determinazioni relative ai legati esercitando, fra l’altro, e se del caso, la facoltà di rinunziare; approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e le modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci; approva il bilancio sociale; nomina e revoca il Direttore generale, su proposta della Giunta esecutiva; emana il regolamento elettorale e altri regolamenti utili al buon funzionamento dell’Associazione; determina le quote di iscrizione e rinnovo alla Lipu; delibera sulle richieste di iscrizione dei Soci e sugli altri oggetti attribuiti da questo Statuto; sottopone al Collegio dei Probiviri casi relativi ai Soci e controversie insorte tra i Soci.

I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica dopo due assenze consecutive alle riunioni non giustificate da gravi motivi.

Articolo 17. Giunta esecutiva.

La Giunta Esecutiva, detta anche semplicemente Giunta, quale organo cui sono demandate attribuzioni amministrative ai sensi del presente articolo ovvero altre eventualmente attribuite dal Consiglio, è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da tre altri consiglieri eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

La Giunta esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto: amministra il patrimonio sociale; cura il controllo di gestione economico e finanziario sulla base di puntuali e aggiornate informazioni fornite dal Direttore generale; predispone il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale e li sottopone al Consiglio direttivo per l’approvazione; autorizza il Presidente, il Direttore generale o altri soggetti alla stipula di contratti di compravendita immobiliare inerenti ai beni da acquisire o cedere e ad altri atti di straordinaria amministrazione: propone al Consiglio il Direttore generale; approva i ricorsi, le costituzioni in giudizio o di parte civile e le azioni amministrative e giudiziarie nei confronti di qualsiasi Autorità Civile e Giudiziaria, locale, nazionale e 6 internazionale; stabilisce le norme di funzionamento del Volontariato, in armonia con quanto previsto da questo Statuto.

Le riunioni della Giunta, convocate dal Presidente o su richiesta di almeno quattro membri, sono valide quando siano presenti almeno quattro membri tra i quali il Presidente o un Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Su richiesta di almeno due membri di Giunta, le votazioni possono essere segrete.

Le deliberazioni possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi.

La Giunta si riunisce presso la sede dell’Associazione o altra sede nel territorio italiano. È consentito tenere le riunioni della Giunta in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

La Giunta esecutiva riferisce, almeno ogni sei mesi, al Consiglio direttivo e all’Organo di controllo, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo compiute in seno all’Associazione.

Articolo 18. Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. Dura in carica quattro esercizi sociali o in ogni caso sino alla scadenza del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Per motivi d'urgenza il Presidente può adottare provvedimenti in attuazione degli obiettivi statutari, della Missione e dei programmi dell’Associazione, ratificati successivamente in Giunta esecutiva o in Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali su mandato della Giunta, ovvero, in caso di urgenza, anche senza mandato della Giunta, a cui è demandata la successiva ratifica dell'azione intrapresa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente anagraficamente anziano, ivi compresa la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali nelle modalità precedentemente esposte.

Articolo 19. Direttore generale.

Il Direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio direttivo su proposta della Giunta esecutiva.

Il Direttore generale: è responsabile dell’applicazione dei programmi deliberati dal Consiglio direttivo e, in proposito, informa il Consiglio stesso; cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e, in proposito, fornisce alla Giunta esecutiva puntuali e aggiornate informazioni; gestisce il personale; controlla la compatibilità delle iniziative del Volontariato con i programmi e l’economia della Lipu, anche attraverso il Gruppo di Organizzazione del Volontariato; partecipa, su invito, alle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo.

Articolo 20. Presidente onorario e Comitato d’onore.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare e revocare un Presidente onorario, individuato tra figure di alta qualità morale e di prestigio del mondo della scienza, della cultura, dello spettacolo, dell’impegno sociale.

Il Presidente onorario ha funzione di rappresentanza culturale dell’Associazione. È Socio della Lipu, ne condivide la Visione, i Principi e la Missione e contribuisce ad attuarli.

Il Presidente onorario può partecipare alle sedute del Consiglio direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato d’onore, composto da figure di alta qualità morale e di prestigio del mondo della scienza, dell’ornitologia, dell’ambientalismo, della cultura, dello spettacolo, dell’impegno sociale. Il Comitato d’onore ha funzione di supporto culturale e scientifico all’attuazione della Missione e dei programmi della Lipu. I membri del Comitato d’onore sono Soci della Lipu e ne condividono la Visione, i Principi e la Missione. Il Comitato d’onore resta in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo. I membri del Comitato d’onore sono rieleggibili e possono essere revocati dal Consiglio direttivo.

Nel Comitato d’onore possono essere nominati consiglieri della Lipu, non più in carica, di particolare rilievo per la storia dell’Associazione, che così assumono la carica di Consigliere d’onore, o onorario.

Articolo 21. Organo di controllo.

L'Organo di controllo vigila sull’osservanza delle norme di riferimento vigenti e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Lipu, sul suo concreto funzionamento e su quant’altro previsto dalla legge in vigore. Esercita altresì il controllo contabile dell’Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa e dalla prassi di riferimento. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

L'Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili, scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Per tutta la durata dell’incarico, i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all’articolo 2399 del Codice civile nonché i requisiti di cui all’articolo 8, primo paragrafo, di questo Statuto. La perdita di tali requisiti determina l’immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il supplente più anziano.

L'Organo di controllo scade alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organo di controllo è ricostituito.

L'Organo di controllo nomina in proprio seno il Presidente. Si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Il compenso dei membri dell’Organo di controllo è determinato dal Consiglio direttivo.

È consentito tenere le riunioni dell’Organo di controllo in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 22. Collegio dei Probiviri ed etica della Lipu.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo che, su invito del Consiglio direttivo, valuta le potenziali violazioni dell’etica della Lipu, assume decisioni e delibera di conseguenza.

L'etica della Lipu è ispirata ai valori del dialogo, della lealtà, del rispetto delle persone, della concordia, della disponibilità, della gentilezza, dell’uso di un linguaggio consono e rispettoso e ad ogni Principio di cui all’articolo 4 di questo Statuto, nonché al pieno rispetto dello Statuto nella sua interezza, delle regole e delle procedure dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, Soci della Lipu, che abbiano competenze giuridiche ovvero una lunga frequentazione e un’approfondita conoscenza dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri nomina in proprio seno il Presidente. Si riunisce, presso la sede dell’Associazione o altra sede nel territorio italiano, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo Presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.

È consentito tenere le riunioni del Collegio dei Probiviri in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Su richiesta del Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle potenziali violazioni dell’etica della Lipu e dirime controversie insorte tra i Soci, deliberandone, ove occorre, la censura o la sospensione o l’espulsione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e insindacabili.

I componenti del Collegio dei Probiviri decadono dalla carica dopo due assenze consecutive alle riunioni non giustificate da gravi motivi, e diviene effettivo il componente supplente eletto con il maggior numero di voti.

La candidatura e l’elezione al Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 23. Sostituzioni.

Il Consiglio direttivo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di uno o più consiglieri, delibera alla prima riunione successiva stabilendo se provvedere alla sostituzione. Nel caso di sostituzione, i membri del Consiglio deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica, sono sostituiti dal primo dei non eletti. Qualora il primo dei non eletti sia già stato nominato, ovvero sia non disponibile, subentra il secondo dei non eletti e così a seguire.

La sostituzione deve sempre essere disposta quando il numero dei Consiglieri residui sia inferiore a tredici. In tal caso, la riunione del Consiglio direttivo chiamata a deliberare sulla sostituzione deve essere convocata entro 30 giorni.

I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Relativamente all’Organo di controllo, in caso di riduzione sotto il numero legale ed in assenza di candidati non eletti, si provvede all’integrazione attraverso elezioni suppletive parziali secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento elettorale del Consiglio direttivo.

Relativamente al Collegio dei Probiviri, in caso di riduzione sotto il numero legale ed in assenza di candidati non eletti, si provvede all’integrazione chiedendo la nomina al Presidente dell’Ordine degli avvocati del luogo ove ha sede l’Associazione.

Articolo 24. Esercizio finanziario e bilancio di gestione.

L'’esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono approvati dall’Assemblea dei Soci entro il mese di giugno di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio sono a disposizione dei Soci presso la sede della Lipu almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea annuale.

Articolo 25. Bilancio sociale.

Il Bilancio sociale è redatto ogni anno secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dall’Associazione. Il Bilancio sociale è a disposizione dei Soci presso la sede della Lipu ed è divulgato dalla Lipu nei modi più opportuni.

Titolo IV. ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Articolo 26. Volontariato.

Il Volontariato è il pilastro fondamentale della Lipu. La Lipu incoraggia, sviluppa e sostiene il Volontariato per perseguire gli obiettivi statutari, la Missione, i programmi, avvalendosi dei Volontari iscritti nell’apposito registro. Il Volontariato della Lipu è aperto a qualunque persona del mondo, senza distinzione di sesso, genere, nazionalità, etnia, colore, religione, abilità.

I Volontari della Lipu sono Soci dell'Associazione. Condividono gli scopi statutari, la Visione, i Principi, la Missione e i programmi della Lipu, conoscono e rispettano i regolamenti e le procedure, operano con responsabilità, consapevoli del rilievo del Volontariato per la Lipu e della sua importanza nella società.

I Volontari partecipano alla vita della Lipu, propongono, collaborano e vi svolgono ogni attività a titolo gratuito, con l’esclusivo spirito del dono e del perseguimento degli obiettivi dell’Associazione, finalizzati all’utilità sociale e all’interesse generale nell’ambito dei programmi e delle iniziative della Lipu.

L'attività del Volontariato non è retribuita in alcun modo. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, con modalità ed entro limiti stabiliti preventivamente dall’Associazione, nel rispetto delle leggi applicabili.

Articolo 27. Organizzazione e funzionamento.

L'organizzazione del Volontariato della Lipu si articola in: Delegati con relative Delegazioni, Gruppi locali, Coordinatori regionali. È definita, nel suo funzionamento, dalla Giunta esecutiva, che ne approva gli indirizzi generali, i regolamenti, le procedure. È curata e coordinata dal Gruppo di Organizzazione del Volontariato. Il Direttore generale, anche sulla base delle informazioni del Gruppo di Organizzazione del Volontariato, verifica la compatibilità dell’operato del Volontariato con i programmi, le procedure e l’economia dell’Associazione e propone al medesimo Gruppo e alla Giunta azioni, interventi, correttivi.

Articolo 28. Delegato e Delegazione.

Il Delegato è un Socio della Lipu in regola, iscritto da almeno un anno.

Il Delegato regge una Delegazione, che è uno strumento di rappresentanza e di azione territoriale della Lipu.

La Delegazione è istituita su base provinciale ed opera sul territorio di riferimento per attuare la Missione e i programmi della Lipu, acquisire e fidelizzare i Soci, rafforzare il Volontariato, contribuire alla raccolta fondi, promuovere l’Associazione, favorirne l’immagine, contribuire alla sua crescita generale.

Sono ammesse Delegazioni su base sub provinciale, previa istruttoria del Gruppo di Organizzazione del Volontariato. La relazione tra Delegazioni provinciali e subprovinciali ricadenti nella stessa provincia, anche nel senso dell’operatività e dei rapporti con le istituzioni, è definita da apposito regolamento della Giunta.

Il Delegato riceve specifica delega dal Presidente a rappresentare l’Associazione e operare nel territorio di riferimento della propria Delegazione, secondo apposito regolamento della Giunta. La delega affidata al Delegato non comporta alcuna rappresentanza legale dell’Associazione, che rimane regolata secondo le previsioni di questo Statuto, implicando la mera rappresentanza culturale della Lipu nel territorio della Delegazione, sulla base della Missione, dei programmi e degli obiettivi della Lipu.

Il Delegato: conosce la Lipu; regge e cura l’organizzazione e le attività della Delegazione; coordina i volontari che ne fanno parte; coinvolge ed informa, per quanto possibile, i Soci ricadenti sul territorio di riferimento; segue correttamente le indicazioni, le procedure, i regolamenti previsti; si coordina con il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, fornisce al Direttore generale i dati e gli elementi utili per la redazione del Bilancio sociale nonché, 9 ove richieste, le informazioni per verificare la compatibilità dell’operato della propria Delegazione con i programmi, le procedure e l’economia dell’Associazione.

Il Delegato partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell’Associazione, tra cui l’Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della Lipu.

È possibile attivare Delegazioni all’estero, secondo le modalità previste dalla Giunta esecutiva.

Articolo 29. Gruppo locale.

Il Gruppo locale della Lipu risponde a specifiche e circoscritte esigenze territoriali. È istituito esclusivamente in un territorio provinciale ove sia presente una Delegazione o un Coordinamento regionale ed è formato da Volontari della Lipu che si attivano in azioni specifiche a difesa di siti, aree, luoghi speciali di carattere naturalistico da proteggere, conservare, promuovere.

Il Gruppo locale è retto, curato e coordinato da un Responsabile.

Il Responsabile di Gruppo locale è un Socio della Lipu, iscritto da almeno un anno, che regge e cura l’organizzazione e le attività del Gruppo, coordina i volontari che ne fanno parte, segue correttamente le indicazioni, le procedure, i regolamenti previsti, si coordina con il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, risponde al Delegato di riferimento ovvero, in sua mancanza, al Coordinatore regionale di riferimento ovvero, in mancanza anche di questi, direttamente al  Gruppo di Organizzazione del Volontariato.

Il Responsabile di Gruppo locale partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell’Associazione, tra cui l’Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della Lipu.

Articolo 30. Coordinatore regionale.

Il Coordinatore regionale è un Socio della Lipu iscritto da almeno tre anni, che rappresenta l’Associazione nel territorio di riferimento e coordina, armonizza e implementa l’azione della rete della Lipu presente in quel territorio, anche rapportandosi con le istituzioni di riferimento.

Il Coordinatore regionale partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell’Associazione, tra cui l’Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della Lipu.

Il Coordinatore regionale si coordina con il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, a cui risponde.

È possibile nominare un Coordinatore regionale anche in regioni con assenza di Delegazioni e Gruppi locali.

Il Coordinatore regionale può avere competenze in più di una regione.

Articolo 31. Nomine e revoche.

Il Delegato, il Responsabile di Gruppo Locale e il Coordinatore regionale sono nominati e revocati dal Presidente, in accordo con la Giunta esecutiva e sulla base dell’istruttoria del Gruppo di Organizzazione del Volontariato.

La revoca è decisa per le seguenti motivazioni: dimissioni; perdita della qualifica di Socio; evidente e ingiustificata inattività; mancato rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure dell’Associazione; indegnità; atti contrari all’interesse, all’immagine, ai valori e ai Principi dell’Associazione.

La decisione di revoca da parte della Giunta esecutiva è insindacabile. La Giunta può integrare l’istruttoria del Gruppo di Organizzazione del Volontariato con propria indagine e, se lo ritiene, inviare il caso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 32. Gruppo di Organizzazione del Volontariato.

Il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, la cui denominazione è abbreviata in Gov, cura l’Organizzazione del Volontariato della Lipu.

Il Gov è composto da quattro membri scelti tra i Consiglieri nazionali, Delegati e Volontari e dal Responsabile del Settore Volontariato dello Staff della Lipu, per un totale di cinque membri.

I  Gov è composto da quattro membri scelti tra i Consiglieri nazionali, Delegati e Volontari e dal Responsabile del Settore Volontariato dello Staff della Lipu, per un totale di cinque membri.

Il Gov è composto da quattro membri scelti tra i Consiglieri nazionali, Delegati e Volontari e dal Responsabile del Settore Volontariato dello Staff della Lipu, per un totale di cinque membri.

Esamina le richieste da parte di Soci che desiderano diventare Delegati, Responsabili di Gruppo locale o Coordinatori regionali; svolge i colloqui preliminari e propone alla Giunta esecutiva la nomina dei nuovi Delegati, Responsabili di Gruppo locale o Coordinatori regionali; si fa interprete delle necessità generali di Delegazioni, Gruppi locali e Coordinatori regionali presso il Consiglio direttivo; valuta l'attività di Delegazioni, Gruppi locali e Coordinatori regionali e la supporta, qualora questi ne facciano richiesta; riferisce al Direttore generale per tutto ciò che possa risultare rilevante circa l’Organizzazione del Volontariato; propone alla Giunta esecutiva la nomina e la revoca di Delegati, Responsabili di Gruppo locale e Coordinatori regionali; intraprende iniziative, spontanee o sollecitate, per dirimere controversie e problemi sorti tra Delegazioni, Gruppi locali, Coordinamenti regionali o all’interno di questi.

Il Gov si riunisce periodicamente, anche per via telematica, risponde alla Giunta esecutiva e si coordina costantemente con il Direttore generale.

Il Gov resta in carica parimenti al Consiglio direttivo.

Titolo V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33. Scioglimento.

Lo scioglimento della Lipu, così come la trasformazione, la fusione e la scissione, è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione viene devoluto agli enti aventi la natura giuridica prevista per legge che perseguono finalità analoghe a quelle della Lipu o comunque di comprovata e forte utilità sociale, e che sono designati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, previo, ove necessario, il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o dell’ente preposto in base alla legge applicabile.

Articolo 34. Rinvio al Codice civile e alla normativa sul volontariato e norma transitoria.

Questo Statuto è coordinato con la legge n. 106 del 6 giugno 2016 e con il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Sono fatte salve le norme transitorie di cui alle predette fonti normative. Fino alla piena entrata in vigore della legge n. 106 del 6 giugno 2016 e del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nonché dei relativi decreti attuativi, trovano applicazione le norme fino ad ora di riferimento per l’Associazione quali la legge n. 266 dell’11 agosto 1991, la legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 dell’Emilia Romagna e il Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto da questo Statuto, si rinvia al Codice Civile e alle leggi italiane vigenti in materia di organizzazioni del volontariato.

Nel caso di contrasto con norme inderogabili previste dal Codice Civile e dalle fonti normative applicabili quali il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la legge n. 266 dell’11 agosto 1991, la legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 dell’Emilia Romagna e il Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le clausole incompatibili di cui al presente Statuto sono sostituite di diritto dalle norme di cui è prevista espressamente e chiaramente l’inderogabilità. Nel caso in cui il Codice Civile o le fonti normative applicabili non dovessero prevedere norme di immediata sostituzione o rendessero necessari adattamenti allo Statuto, tali adattamenti sono deliberati dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri.

Il venir meno o l’integrazione o la sostituzione di uno o più riconoscimenti di cui all’articolo 1 di questo Statuto, non determinano lo scioglimento dell’Associazione né alterano la validità e l’efficacia di questo Statuto. Ogni modificazione di detti riconoscimenti sarà comunicata alla prima Assemblea dei Soci utile onde assumere, ove necessari, i provvedimenti del caso.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione solo dopo l’iscrizione della Lipu al RUNTS (registro di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo 117/17) e pertanto potrà essere utilizzato automaticamente nella denominazione solo successivamente.

Articolo 35. Approvazione.

Questo Statuto è stato approvato dal Consiglio direttivo della Lipu con deliberazione del 24 marzo 2018 e dall'Assemblea dei Soci della Lipu con deliberazione del 29 aprile 2018. Successivamente modificato con delibera del Consiglio direttivo del 14 aprile 2019 e del 17 maggio 2019 e dall’Assemblea dei Soci della Lipu del 18 maggio 2019.