Caccia e Direttiva Uccelli
Tra i pilastri della normativa ambientale comunitaria, la Direttiva Uccelli (2009/147/CE) contiene molti aspetti di diretta rilevanza per l'attività venatoria, considerato il fatto che gli uccelli rappresentano ampiamente il taxa più cacciato.
La direttiva si prefigge conservare tutte le specie di uccelli selvatici (articolo 1, chiamando gli stati membri all’adozione delle misure necessarie (articolo 2), che riguardano tanto la protezione degli habitat - come ad esempio l’istituzione delle Zone di protezione speciale (articolo 3) - quanto gli interventi di regolamentazione, limitazione o persino divieto delle azioni dirette sugli uccelli.
Tra queste misure rientrano le previsioni sulla caccia.
La direttiva, pur prevedendo il divieto generale di uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici (articolo 5), concede la possibilità di caccia nella misura in cui la caccia non pregiudichi i livelli di popolazione degli uccelli, non si effettui durante i periodi di riproduzione, di dipendenza e di ritorno alle aree di riproduzione, cioè la migrazione prenuziale (articolo 7) e nella misura in cui utilizzi metodi di abbattimento ammessi (articolo 8).
La direttiva concede inoltre la possibilità di derogare alle misure di protezione (la cosiddetta caccia in deroga, articolo 9) ma solo in occasioni sporadiche, con modalità molto rigorose, in assenza di soluzioni alternative e per finalità molto specifiche (prevenire danni economici o alle persone, perseguire scopi scientifici, esercitare la caccia in piccole quantità su specie non cacciabili).
GLI ARTICOLI 7, 8, 9
Gli articoli 7, 8 e 9 sono dunque quelli direttamente pertinenti per l’attività venatoria. L’articolo 7 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di cacciare e rimanda a due allegati alla direttiva (II/1 e II/2) che indicano rispettivamente le specie cacciabili su tutto il territorio dell’Unione e quelle cacciabili in ogni singolo Stato membro.
Tra i criteri più importanti individuati dall’articolo 7 c’è l’assoluto divieto di esercitare la caccia durante il periodo della riproduzione e durante la fase della migrazione prenuziale. Una misura essenziale per garantire protezione agli uccelli in fasi di grande delicatezza biologica.
L’articolo 8 stabilisce (illustrandoli nell’allegato IV) i mezzi vietati per la caccia o la cattura degli uccelli, fra i quali vi sono lacci, reti, trappole, vischio, richiami elettronici, esche avvelenate. Nell’allegato IV sono altresì indicate alcune modalità venatorie proibite, come ad esempio lo sparo da autoveicoli.
L’articolo 9, come detto, stabilisce le condizioni per l’attivazione di deroghe (al regime di protezione). Le deroghe possono essere richieste e comunque concesse solo in assenza di soluzioni alternative all’abbattimento o alla cattura degli uccellin precise circostanze spaziali e temporali (deve trattarsi di provvedimenti eccezionali e non continuativi), attuate con modalità specifiche ed esclusivamente per tre generi di finalità:
a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
— nell'interesse della sicurezza aerea,
— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
— per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
Le deroghe sono una delle parti più problematiche della direttiva, avendo gli stati membri (tra cui l’Italia) spesso abusato, con conseguenti procedure di infrazione e condanne della Corte di Giustizia europea.
RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
Come ogni direttiva comunitaria, la Direttiva Uccelli va recepita e correttamente attuata da ogni Stato membro, anche tenendo conto di vari strumenti tecnici della Commissione europea che facilitano l’interpretazione e l’attuazione delle norme (si vedano, come esempi, la Guida interpretative all’articolo 7 e il Documento dei Key Concepts sulle date di riproduzione e migrazione degli uccelli, entrambi essenziali per un corretto svolgimento della caccia).
L’Italia ha recepito la Direttiva Uccelli con vari strumenti normativi, tra cui principalmente la legge statale 157/92 (la legge per la tutela della fauna selvatica e la disciplina della caccia) e il Decreto Rete Natura 2000 del 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, che prevede limitazioni dell’attività venatoria all’interno delle Zone di protezione speciale.
Si tratta, tuttavia, di un recepimento corretto solo formalmente. Molte e ripetute sono le violazioni della direttiva anche in tema di caccia, dall’abuso delle deroghe al bracconaggio, dalla caccia a specie in stato di conservazione sfavorevole alla caccia in fase di migrazione prenuziale fino alla mancanza di dati sul prelievo (la cui raccolta è prevista dall’articolo 12 della direttiva). Violazioni che hanno portato nel tempo all’attivazione di procedure Pilot e procedure di infrazione e a condanne della corte di Giustizia.
Tra i pilastri della normativa ambientale comunitaria, la Direttiva Uccelli è uno strumento fondamentale anche per la regolamentazione della caccia, prevedendone la possibilità solo entro certi limiti e nella misura in cui la caccia non pregiudichi la conservazione delle specie